Codice Etico
L’Istituto Veneto di Mediazione e Conciliazione si impegna a favorire un incontro effettivo delle parti e dei loro avvocati, finalizzato all’apertura di un dialogo tra le parti e, ove possibile, alla ricerca di un accordo di conciliazione.
Si impegna a prevenire che le prassi applicative degli incontri di mediazione, con la partecipazione di tutte le parti, si esauriscano in meri adempimenti formali, stimolando piuttosto l’effettivo confronto sulle questioni controverse e sulle possibili soluzioni conciliative, anche attraverso lo svolgimento di incontri successivi al primo.
L’Istituto Veneto di Mediazione e Conciliazione si impegna a offrire esclusivamente il servizio di mediazione, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 28/2010.
ART. 1 - COMPETENZA, NOMINA, ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI
1.1 Lista dei mediatori
L’organismo rende noto, attraverso il proprio sito Internet, la lista dei mediatori con l’indicazione del rapporto giuridico con l’Organismo, della competenza professionale e l’esperienza dichiarata da ciascuno, mediante la pubblicazione dei rispettivi CV.
Non è richiesta alcuna quota di accesso per l’iscrizione nella lista dei mediatori.
1.2. Competenza
I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.
Nella designazione dei mediatori, come previsto dal regolamento, l’organismo si impegna a valorizzare la competenza, l'esperienza maturata, la disponibilità, l'affidabilità e l'efficienza del mediatore, attraverso dei requisiti riconoscibili e verificabili, da applicarsi da parte del responsabile nella sua piena autonomia.
1.3. Nomina
Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l’incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.
1.4. Promozione dei servizi del mediatore
L’organismo si impegna, in ogni caso, a pubblicizzare adeguatamente la possibilità per le parti di condividere il nominativo di un mediatore, anche attraverso l’indicazione della parte istante, fermi restando i requisiti di indipendenza ed imparzialità del mediatore.
I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.
ART. 2 - INDIPENDENZA E IMPARZIALITA’
2.1. Indipendenza
Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.
Le suddette circostanze includono:
– qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
– qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della mediazione;
– il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.
In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.
2.2. Imparzialità
Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.
ART. 3 - APPLICAZIONE DELLE INDENNITA’
3.1. Trasparenza
L’Organismo si impegna a garantire la massima trasparenza sulle indennità applicate, secondo le tabelle pubblicate sul proprio sito, ed inviando una copia dei conteggi alle parti prima dell’inizio della mediazione.
3.2. Pubblicazione e esempi
Le indennità sono pubblicate sul proprio sito internet, anche con elaborazioni e disposizione delle parti e degli avvocati, per la simulazione e/o la verifica dei costi di mediazione.
3.3. Rideterminazione delle indennità
Nelle ipotesi in cui il valore della lite venga rideterminato dall’organismo, le parti vengono tempestivamente informate circa le motivazioni della rideterminazione, coinvolgendo le stesse nella condivisione e nella decisione di rideterminazione degli importi.
ART. 4 - L’ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA
4.1. Procedura
Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell’ambito dello stesso.
Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell’avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell’accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l’esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.
4.2. Correttezza del procedimento
Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:
– sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
– il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.
4.3. Riservatezza
Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all’altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.
4.4. Fine del procedimento
Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.
Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e delle possibilità di rendere l’accordo esecutivo.
4.5. Fine del procedimento
Nello svolgimento del procedimento di mediazione, gli organismi di mediazione favoriscono, ove possibile, anche attraverso l’attività dei mediatori, la condivisione di tutte le parti nell’applicazione del regolamento, con particolare riguardo alle richieste di rinvio, alle richieste di proposte del mediatore ed al coinvolgimento degli esperti.
ART. 5 – RAPPORTO CON I MEDIATORI
5.1. Rapporto organismo-mediatori
Il compenso è determinato nella medesima misura per tutti i mediatori iscritti all’organismo.
5.2 Servizio di qualità
Al fine di favorire la qualità del servizio di mediazione, l’organismo si impegna a mantenere un equilibrato rapporto tra il numero dei mediatori e i procedimenti di mediazione, assicurando il conferimento di un numero di incarichi che sia comunque compatibile con lo svolgimento di una effettiva attività di mediazione.
5.3 monitoraggio
L’organismo assicura l’applicazione del proprio codice etico, monitorando il rispetto dello stesso da parte dei mediatori, mediante l’adozione di linee guida riguardanti la condotta dei mediatori, accettate dai mediatori iscritti e periodicamente aggiornate dal Responsabile dell’Organismo.
ART. 6 – RAPPORTI CON GLI AVVOCATI
6.1. Imparzialità e indipendenza nei procedimenti con avvocati-mediatori dell’Organismo
L’organismo assicura una piena imparzialità e indipendenza, rispetto agli avvocati che assistono le parti. A tal fine, si impegna a favorire il pieno rispetto, da parte dei propri mediatori avvocati, dell’art. 62 del Codice Deontologico Forense, e successive modifiche, assicurando ogni opportuno monitoraggio e controllo sull’applicazione di tale previsione, anche assicurando la piena trasparenza nelle ipotesi in cui l’avvocato che assiste una parte sia anche mediatore iscritto presso lo stesso organismo.
6.2. Rapporti economici con i legali per nuove mediazioni
Non è riconosciuto alcun incentivo economico agli avvocati che accompagnano ed assistono le parti in procedimenti di mediazione, né sottoscrivono accordi in tal senso.
ART. 7 – OBBLIGO DI ASTENSIONE
L’organismo di mediazione si obbliga ad astenersi dalla prestazione del servizio di mediazione, con comunicazione motivata alle parti, quando una delle parti sia socia, rivesta una carica o sia finanziatrice dell’organismo, nonché in tutti i potenziali casi di conflitto di interesse.
ART. 8 – PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
L’organismo si impegna a mantenere attiva l’attività di valutazione del servizio di mediazione con l’erogazione di “schede di valutazione” compilate dalle parti al termine della mediazione e/o sondaggi a campione con riferimento al livello di soddisfazione dell’utenza.
Le valutazioni saranno particolarmente indirizzate alla qualità dell’operato dei mediatori, oltre che alla gestione del servizio di segreteria.
ART. 9 – PUBBLICAZIONI
9.1. Statistiche
L’Organismo provvederà a pubblicare sul proprio sito periodicamente le statistiche delle mediazioni, come inviate al Ministero.
9.2. Diffusione informazioni
Le informazioni dell’organismo saranno diffuse con finalità di verità, trasparenza e correttezza e comunque in maniera non denigratoria, né comparative con altri organismi.
ART. 10 - RISERVATEZZA
L’organismo, i suoi addetti e tutti i mediatori devono mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.